IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto», ed in particolare gli articoli 42, commi 3 e 7;
  Visto  il  regio  decreto  11  luglio 1941, n. 1161, recante «Norme
relative al segreto militare»;
  Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1°
agosto  1949, n. 465, e i seguenti atti: Accordo tra gli Stati membri
per  la  tutela  della  sicurezza  delle  informazioni, approvato dal
Consiglio  del  Nord  Atlantico  in  data  21  giugno 1996; Documento
C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del
Nord  Atlantico»,  approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data
26 marzo 2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
aprile  2002,  recante  «Norme  di  sicurezza  per  la  tutela  delle
informazioni  UE  classificate  di  attuazione  della  decisione  del
Consiglio  dell'Unione  europea  del  19  marzo 2001», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  130 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20
giugno 2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 11
aprile  2003,  recante  «Norme  di  sicurezza  per  la  tutela  delle
informazioni  UE  classificate,  di  attuazione della decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 29 novembre 2001», pubblicato
nel  supplemento  ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del
21 luglio 2003;
  Ravvisata la necessita' di determinare l'ambito dei singoli livelli
di  segretezza,  i soggetti cui e' conferito il potere di classifica,
nonche'  i  criteri  per  l'individuazione  delle  materie oggetto di
classifica  e  i  modi  di  accesso  nei  luoghi militari o in quelli
definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
  Visto  l'art. 43 della legge n. 124/2007 che consente l'adozione di
regolamenti  in  deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e, dunque, in assenza
del parere del Consiglio di Stato;
  Acquisito  il  parere  del  Comitato  parlamentare per la sicurezza
della Repubblica;
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.
                               Oggetto


  1.  Il  presente  regolamento, in attuazione dell'art. 42, comma 7,
della  legge  3  agosto  2007, n. 124, determina l'ambito dei singoli
livelli  di  segretezza,  i  soggetti  cui  e' conferito il potere di
classifica   e   gli   uffici   che,   nell'ambito   della   pubblica
amministrazione,  sono  collegati  all'esercizio  delle  funzioni  di
informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione  delle  materie  oggetto  di  classifica e i modi di
accesso  nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la
sicurezza della Repubblica.